DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
PROT. N. 4250M366
Allegati n. /
Roma, 19.12.2002
-
indirizzi omessi -
Com’è
noto, con decreto del 16 gennaio 2000, pubblicato sulla G.U. n. 48 del
28 febbraio 2000, è stato introdotto l’obbligo della revisione
periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori.
I tempi e le modalità per l’effettuazione delle operazioni
tecniche di revisione dei suddetti veicoli sono stati demandati ad apposito
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, così
come previsto dall’art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.
Al fine di evitare fenomeni di intasamenti e conseguenti disagi per l’utenza
è stato programmato un richiamo graduale dei veicoli a due ruote
da sottoporre a revisione.
In particolare, sulla base di un indagine conoscitiva sul parco circolante
costituito da motocicli e ciclomotori, è stato previsto un periodo
transitorio di tre anni per allineare la periodicità delle revisioni
dei motoveicoli e dei ciclomotori a quella già prevista per le
autovetture.
Pertanto, con decreto del 7 dicembre 2000, pubblicato sulla G. U. n. 296
del 20 dicembre 2000, è stato fissato il calendario, per l’anno
2001, delle revisioni dei motocicli immatricolati per la prima volta entro
il 31 dicembre 1982 e dei ciclomotori il
cui certificato era stato rilasciato entro il 31 dicembre 1982.
Successivamente, con decreto del 14 novembre 2001, pubblicato nella G.U.
n. 273 del 23 novembre 2001, è stato fissato il calendario, per
l’anno 2002, per le revisioni il cui certificato era stato rilasciato
entro il 31 dicembre 1993.
Per l’anno 2003, invece, con decreto del 29 novembre 2002, pubblicato
nella G.U. n. 283 del 9.12.2002, la periodicità delle revisioni
dei motocicli e dei ciclomotori è stata allineata a quella prevista
per le autovetture.
In particolare, fermo restando quanto già previsto dall’art.
80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Codice della
strada) e dall’art. 1, del decreto ministeriale 6 agosto 1998, n.408,
a partire dall’anno 2003, saranno sottoposti a
revisione periodica le seguenti ulteriori categorie di veicoli:
a) ciclomotori di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo
30 aprile 1992, n.285, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto
ministeriale 5 aprile 1994, a partire dal quarto anno seguente a quello
di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore
e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione
non siano stati già sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo
della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti
di idoneità alla circolazione ai sensi
dell’articolo 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
b) motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri,
mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso
speciale di cui rispettivamente all’art. 53, lettere a), b), c) ad
esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con
conducente, d), e), f) e g) del citato decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione
e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione
non siano stati già sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo
della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti
di idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75 del
medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Per le modalità operative si richiamano i punti 2 (per la domanda
di revisione), 3 (per le carte di circolazione ritirate a norma dell’art.
80, comma 14, del Codice della Strada), 4 (per i controlli tecnici) e
5 (per l’esito dell’operazione tecnica di revisione)
della circolare n. 1342/LS U.d.G. A32 del 15 dicembre 2000.
Si evidenzia, infine, che gli accertamenti sulle emissioni inquinanti
e il controllo della velocità massima dei ciclomotori, previsti
dal 1° luglio 2003, saranno effettuati sulla base delle disposizioni
di prossima emanazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo FUMERO)
SN
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